Le infrastrutture per impianti radioelettrici con potenza in antenna superiore a 20 Watt prevedono adempimenti amministrativi differenti rispetto agli impianti meno potenti (Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, art. 87).
Rientrano in questa casistica l'installazione di:
- torri, tralicci e impianti radio-trasmittenti
- ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
- stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza assegnate.
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Ultimo aggiornamento: 21/11/2024 09:21.02