Pagare il contributo di costruzione

La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16).

Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.

Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).

In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).

In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:

L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.

In Comune di Cassina de' Pecchi …

Utilizzare un foglio XLS per calcolare gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e contributo relativo al costo di costruzione) per l'esecuzione degli interventi edilizi che lo prevedano. In particolare, evidenziare, se necessario, il dettaglio dei costi relativi agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, recupero sottotetti, monetizzazione aree standards e parcheggi, cambio di destinazione d'uso, oltre che considerare casistiche particolari per cui è prevista l'applicazione di una maggiorazione (interventi in sanatoria o che sottraggono superfici agricole) o di una riduzione (piano casa, edilizia convenzionata).

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Ultimo aggiornamento: 03/10/2024 10:14.36