Un soggetto (persona fisica o società) è commerciante quando esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci allo scopo di rivenderle. Il commerciante è un operatore economico diverso dall'industriale e dall'artigiano. Questi ultimi infatti acquistano merci per trasformarle in nuovi prodotti, non per rivenderle.
Esercita il commercio all'ingrosso chi acquista merci e le rivende:
- ad altri commercianti (cioè ad altri grossisti, dettaglianti, esercenti pubblici, ecc.)
- a utilizzatori professionali (cioè a industrie, aziende artigiane, ecc.)
- a utilizzatori in grande (cioè a collegi, enti pubblici o privati, ospedali, ecc.).
Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti alimentari, non occorre soddisfare i requisiti professionali (Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 5).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
Approfondimenti
Non sono commercianti all'ingrosso coloro che:
- vendono direttamente a privati consumatori
- rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate
- beni di propria produzione a chiunque.
Se l'attività ha una superficie lorda superiore a 400 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
E’ possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. Il Decreto legislativo 06/08/2012, n. 147, art. 8, com. 2, lett. c sostituisce infatti il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, art. 26, comm. 2, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.
Per esercitare l'attività di detenzione e vendita di animali è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche segnalazione certificata di inizio attività per la detenzione e vendita di animali.
Per esercitare l'attività di vendita di sigarette elettroniche è necessario ottenere anche l'autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dal Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504, art. 62-quater, secondo le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 16/11/2013 e dal Decreto direttoriale 16/03/2018, n. 47885/RU.
Per esercitare l'attività di vendita di tabacchi e generi di monopolio è necessario ottenere anche la concessione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come previsto dalla Legge 22/12/1957, n. 1293.
Se presente un magazzino o un deposito è necessario procedere con gli adempimenti amministrativi previsti per l'attività di deposito merci.
I requisiti professionali e gli adempimenti necessari allo svolgimento congiunto dell'attività di deposito merci sono descritti nell'attività specifica.
È possibile esercitare anche l'attività di vendita al dettaglio di cose antiche e usate.
Per svolgere l'attività è necessario possedere il registro di carico e scarico beni antichi e usati. Il registro potrà essere utilizzato solo ad avvenuta vidimazione dell'ufficio competente.
Se si vendono cose usate prive di valore o di valore esiguo non è obbligatorio possedere il registro.